Ai Sigg.
Presidenti e Gestori
Scuole dell’Infanzia Associate
LORO SEDI
Oggetto: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Così come previsto dal D.L. n° 81 del 9 aprile 2008
Con la presente comunichiamo che la Legge n° 81 del 9 aprile 2008, nell’abrogare la Legge 626/94 ha confermato – in materia di sicurezza – le figure di:
• Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
• Gli addetti al primo soccorso;
• Gli addetti alla squadra antincendio.
Per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il citato Decreto Legge n° 81 prevede le seguenti attribuzioni:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
comma, 11 ;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La citata legge prevede inoltre che:
• È OBBLIGATORIA l’elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito dell’Azienda;
• Il Rappresentante dei Lavoratori nelle Aziende da 1 a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, art. 47, comma 3;
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende con più di 15 ed in presenza di rappresentanze sindacali l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, art. 47 comma 4.
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende con più di 15 ed in assenza di tali rappresentanze sindacali, l’RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno, art. 47 comma 4.
• L’Azienda può scegliere se nominare un RLS interno (come indicato precedentemente) o individuare un “Rappresentante Territoriale” previsto dall’art. 48 dal D.Lgs. 81/2008, in questo caso l’azienda dovrà iscriversi al Fondo di Solidarietà costituito presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e versare un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.
• L’art.18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L’INAIL con sua circolare n° 11 del 12 marzo 2009 in materia di comunicazione dei nominativi RLS impartisce una serie di disposizioni.
Per quanto riguarda la Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) abbiamo contattato il CENTRO CONSORZI di Belluno che ha organizzato anche gli altri corsi sulla sicurezza alle quali molte scuole stanno partecipando, che ha organizzato i corsi i cui calendari possiamo fornirvi in segreteria.
Siccome la comunicazione all'INAIL con scadenza 16.5.2009 riguarda la situazione di ciascuna scuola al 31.12.2008, l'obbligo permane soltanto per quelle scuole che a tale data avevano già nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
In sede di prima applicazione sembra che la mancanza di questa nomina non venga sanzionata, ma è opportuno organizzarsi per l'anno 2009 ed essere in regola al 31.12.2009.
Le alternative sono due: iscrivere la persona eletta fra i dipendenti al corso di 32 ore, oppure fare riferimento al “Rappresentante Territoriale” previsto all'art. 48 del D. Lgs. 81/2008, ma che a tutt'oggi (informazione INAIL) manca del regolamento attuativo.
Ci riserviamo su quest'ultimo argomento di aggiornarVi e nel frattempo vi salutiamo cordialmente.
il Presidente Provinciale FISM
Dott. Maurizio Fontanelle
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